Art. 32.

  Salvo   il  disposto  dell'articolo  precedente,  le  richieste  di
referendum  devono essere depositate in ciascun anno dal 1 gennaio al
30 settembre.
  Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso
la  Corte  di  cassazione  a  norma dell'articolo 12 esamina tutte le
richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi
alle  norme  di  legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai
sensi  del  secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui
decisione  e'  demandata  dall'articolo  33 della presente legge alla
Corte costituzionale.
  Entro  il  31  ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le
eventuali   irregolarita'  delle  singole  richieste,  assegnando  ai
delegati  o  presentatori un termine, la cui scadenza non puo' essere
successiva  al  venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita'  predette  e  per  la presentazione di memorie intese a
contestarne l'esistenza.
  Con   la   stessa   ordinanza   l'Ufficio   centrale   propone   la
concentrazione  di  quelle, tra le richieste depositate, che rivelano
uniformita' o analogia di materia.
  L'ordinanza  deve  essere notificata ai delegati o presentatori nei
modi e nei termini di cui all'articolo 13.
  Entro  il  termine  fissato  nell'ordinanza  i  rappresentanti  dei
partiti,  dei  gruppi  politici  e  dei promotori del referendum, che
siano  stati  eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno
facolta' di presentare per iscritto le loro deduzioni.
  Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed
entro  il  15  dicembre,  l'Ufficio  centrale  decide,  con ordinanza
definitiva,  sulla  legittimita'  di  tutte  le richieste depositate,
provvedendo  alla  concentrazione  di  quelle  tra  esse che rivelano
uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che
non  presentano  tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e
notificata a norma dell'articolo 13.