Art. 33. 
 
  Il presidente della Corte  costituzionale,  ricevuta  comunicazione
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimita'  di
una  o  piu'  richieste  di  referendum,  fissa   il   giorno   della
deliberazione  in  camera  di  consiglio  non  oltre  il  20  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza  e'  stata
pronunciata, e nomina il giudice relatore. 
  Della  fissazione  del   giorno   della   deliberazione   e'   data
comunicazione di ufficio i delegati o presentatori  e  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione,
i delegati e i presentatori e  il  Governo  possono  depositare  alla
Corte memorie sulla legittimita' costituzionale  delle  richieste  di
referendum. 
  La Corte  costituzionale,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  decide  con  sentenza,   da
pubblicarsi entro il  10  febbraio,  quali  tra  le  richieste  siano
ammesse e quali respinte, perche' contrarie al disposto  del  secondo
comma dell'articolo 75 della Costituzione. 
  Della sentenza e' data di ufficio comunicazione al Presidente della
Repubblica,  ai  Presidenti  delle  due  Camere,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  all'Ufficio  centrale  per  il  referendum
costituito presso la Corte di cassazione, nonche' ai  delegati  o  ai
presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della  sentenza
stessa. Entro lo stesso termine  il  dispositivo  della  sentenza  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.