Art. 35.

  Le  schede  per  il  referendum  sono di carta consistente, di tipo
unico  e  di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno
con  le  caratteristiche  risultanti  dal  modello  riprodotto  nelle
tabelle C e D allegate alla presente legge.
  Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
  All'elettore  vengono  consegnate  per la votazione tante schede di
colore  diverso  quante sono le richieste di referendum che risultano
ammesse.
  L'elettore  vota  tracciando  sulla  scheda  con la matita un segno
sulla  risposta  da  lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la
contiene.