Art. 36.

  L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed
i  relativi  allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento
del   procuratore  generale  della  Corte  di  cassazione,  facendosi
assistere,   per  l'esecuzione  materiale  dei  calcoli,  da  esperti
designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione
alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei
voti  validi  favorevoli  e  dei voti validi contrari all'abrogazione
della  legge,  e  alla  conseguente  proclamazione  dei risultati del
referendum.