Art. 13.
           (Qualifiche iniziali delle carriere direttive)

  Le  qualifiche  iniziali,  sino  a  quella  di consigliere di prima
classe  ed  equiparata,  delle  carriere  direttive  sono  sostituite
dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.
  I  posti  di  consigliere  e  di direttore di sezione, o qualifiche
equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.