Art. 15. 
                 (Promozione a direttore di sezione) 
 
  La promozione a direttore di sezione, o qualifiche  equiparate,  si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per  merito  comparativo
al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo
che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni  e  sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e  sei
mesi per il personale direttivo tecnico. 
  La promozione, per coloro che la  conseguono  al  primo  scrutinio,
decorre agli effetti giuridici ed  economici  dal  giorno  successivo
alla data  di  compimento  della  anzianita'  minima  prescritta  per
l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine  della  relativa
graduatoria.