Art. 17. (Promozione alla qualifica di direttore di divisione) La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.