Art. 17.
        (Promozione alla qualifica di direttore di divisione)

  La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si
consegue  mediante  scrutinio  per  merito  comparativo al quale sono
ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che,
alla  data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica.