Art. 19.
              (Attribuzioni del personale di concetto)

  Il  personale  delle  carriere  di  concetto,  addetto  agli uffici
dell'Amministrazione   centrale   o  periferica,  svolge  compiti  di
segreteria  e  di  collaborazione; e' preposto ad uffici ed attende a
compiti  di  vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera
direttiva;   rilascia   certificazioni   nell'ambito   delle  proprie
attribuzioni;  provvede  agli adempimenti che gli vengono affidati ed
esplica  gli  altri  compiti di carattere amministrativo, contabile e
tecnico  previsti  dai  singoli  ordinamenti  ministeriali;  nei casi
previsti  dagli  ordinamenti  medesimi  puo'  far  parte, come membro
tecnico  o  segretario,  di  commissioni,  comitati  od  altri organi
collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo
che  la  partecipazione  a tali organi non sia riservata al personale
della carriera direttiva.