Art. 20.
                (Promozione a segretario principale)

  I  posti  disponibili  nella  qualifica di segretario principale, o
equiparate,  detratti  quelli  da  attribuire  ai sensi dell'articolo
seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito
comparativo  e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto,
ai  quali  sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo
che  abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica
se   appartenenti  alle  carriere  amministrative  e  sette  anni  se
appartenenti alle carriere tecniche.
  Gli  impiegati  promossi  per merito comparativo precedono in ruolo
quelli promossi per merito assoluto.