Art. 20. (Promozione a segretario principale) I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.