Art. 21.
            (Nomina a segretario principale di impiegati
                      delle carriere esecutive)

  La  nomina  a  segretario  principale,  o  qualifiche equiparate si
consegue  mediante  concorso  per esame, nella misura di un sesto dei
posti  annualmente  disponibili,  al quale sono ammessi gli impiegati
delle  carriere  esecutive della stessa amministrazione con qualifica
di   coadiutore   superiore,  o  equiparata,  nonche'  di  coadiutore
principale,  o  equiparata,  con  almeno  cinque  anni  di  effettivo
servizio  nella  qualifica o, a prescindere da tale anzianita', se in
possesso  del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria
di  secondo  grado.  Al  concorso  medesimo sono ammessi i coadiutori
dattilografi  ed  i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di
anzianita'  nella  carriera,  ridotti a undici per coloro che sono in
possesso  del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado.
  Gli  esami  del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e
devono   tendere   ad   accertare  la  preparazione  professionale  e
l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere
amministrativo o tecnico.
  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni di cui al
precedente art. 16.