Art. 23. (Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche) Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche: a) personale amministrativo: coadiutore superiore, ed equiparate; coadiutore principale, ed \ equiparate; > coadiutore dattilografo, coadiutore, ed equiparate; / ed equiparate. b) personale tecnico: coadiutore tecnico superiore, coadiutore meccanografo ed equiparate; superiore; coadiutore tecnico principale, \ ed equiparate; > coadiutore meccanografo. coadiutore tecnico ed equiparate./ La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18. I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che e' determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due. Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, e' conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.