Art. 24.
               (Attribuzioni del personale esecutivo)

  Il   personale   delle  carriere  esecutive,  addetto  agli  uffici
dell'Amministrazione   centrale  e  periferica,  disimpegna  mansioni
d'archivio,  di  protocollo,  di  registrazione, di meccanografia, di
stenografia  e  di  copia,  anche  con  l'utilizzazione  di macchine,
nonche'  quella  di  collaborazione  in  compiti di natura contabile,
tecnica  ed  amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e
specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.
  I  coadiutori  dattilografi  che  abbiano  compiuto  venti  anni di
effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio,
essere  applicati  alle  altre mansioni del personale amministrativo,
sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.