Art. 25. (Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni) I coadiutori dattilografi se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianita' di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianita' maggiore. Il trasferimento e' disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando agli effetti economici, l'anzianita' di servizio eccedente gli undici anni. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi. Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.