Art. 25.
           (Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni)

  I  coadiutori  dattilografi  se  riconosciuti  permanentemente  non
idonei  all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto
dall'amministrazione,  sono trasferiti nel corrispondente contingente
del  personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore
se  siano  in  possesso  di  un'anzianita' di servizio inferiore agli
undici  anni,  e in quella di coadiutore principale se in possesso di
anzianita' maggiore.
  Il trasferimento e' disposto, occorrendo anche in soprannumero, con
decreto   del   Ministro,   su   conforme  parere  del  consiglio  di
amministrazione.  Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di
carriera   posseduta;   ove   siano  inquadrati  nella  qualifica  di
coadiutore,  sono  inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la
data  di nomina nella qualifica gia' ricoperta e ove siano inquadrati
nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo
l'ultimo   dei   presenti,   conservando   agli   effetti  economici,
l'anzianita' di servizio eccedente gli undici anni.
  I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente
comma  sono  riassorbiti  al  verificarsi  delle prime corrispondenti
vacanze   nella  qualifica;  sino  al  riassorbimento  sono  lasciati
scoperti   altrettanti   posti   nel   contingente   dei   coadiutori
dattilografi.
  Alla  visita  medica  prevista dal primo comma assiste un medico di
fiducia  dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa
relativa.