Art. 26. (Promozione a coadiutore principale) I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.