Art. 27.
     (Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera
                       ausiliaria e di operai)

  La  nomina  a  coadiutore  principale, o qualifiche equiparate, del
personale  esecutivo  si  consegue mediante concorso per esami, nella
misura  di  un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono
ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:
    a)  i  commessi  capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere
ausiliarie,  anche  tecniche,  con  almeno  tredici anni di effettivo
servizio nella carriera;
    b)  i  capi  draga,  i  capi operai, gli operai specializzati, ed
equiparati;  gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianita'
nel  ruolo:  gli  operai comuni con almeno tredici anni di anzianita'
nel ruolo.
  Il  passaggio  alle  carriere  dei  coadiutori  dattilografi  e dei
coadiutori  meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite
di   un   sesto  dei  posti  in  essa  annualmente  disponibili,  con
l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
  I  periodi  di  anzianita'  di  servizio  indicati nelle precedenti
lettere  sono  ridotti  di quattro anni per i dipendenti che siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
  Gli  esami  del  concorso  sono  a  carattere  pratico  sui servizi
d'istituto.
  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni di cui al
precedente art. 16.