Art. 29.
                (Qualifiche delle carriere ausiliarie
                   e relative dotazioni organiche)

  Le  carriere  del  personale  ausiliario  comprendono  le  seguenti
qualifiche:
    a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;
    b)  personale  ausiliario  tecnico:  agente  tecnico capo, agente
tecnico;
    c)   personale   addetto   al   servizio  degli  automezzi:  capo
autorimessa, autista.
  La  dotazione  organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle
seguenti  percentuali  della dotazione complessiva del relativo ruolo
organico:  commesso  capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o
equiparate, settanta per cento.
  Si   osserva   il   disposto  di  cui  al  quarto  e  quinto  comma
dell'articolo 18.