Art. 29. (Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche) Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso; b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico; c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista. La dotazione organica delle singole qualifiche e' stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento. Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.