Art. 31. (Trasferimento degli autisti ad altro ruolo) Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, e' trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. Il trasferimento e' disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e conservando la relativa anzianita' di carriera. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza. Il trasferimento ad altro ruolo e', altresi', disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.