Art. 31.
            (Trasferimento degli autisti ad altro ruolo)

  Il  personale  addetto  al  servizio degli automezzi che riveste la
qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle
mansioni  della  qualifica  in  base  a  giudizio di un medico scelto
dall'amministrazione,  e'  trasferito  in  altro  ruolo del personale
ausiliario  della  stessa  amministrazione  nelle  cui  mansioni  sia
utilizzabile.
  Alle  visite  per  tale  accertamento  assiste un medico di fiducia
dell'impiegato,  se  questi  ne  fa  domanda  e  si  assume  la spesa
relativa.
  Il  trasferimento  e'  disposto  con  decreto  ministeriale, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione.
  Il personale trasferito e' collocato nella qualifica corrispondente
del  nuovo  ruolo,  occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che
gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica gia' ricoperta e
conservando la relativa anzianita' di carriera.
  I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente
comma  sono  riassorbiti  al  verificarsi  delle prime corrispondenti
vacanze  nella  qualifica;  sino  al  riassorbimento,  sono  lasciati
scoperti  altrettanti  posti  nella  qualifica  iniziale del ruolo di
provenienza.
  Il   trasferimento  ad  altro  ruolo  e',  altresi',  disposto  nei
confronti  degli  autisti  cui  sia stata definitivamente ritirata la
patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi
degli  articoli  84  e  85  del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.