Art. 32.
            (Promozione alla qualifica di commesso capo)

  I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate,
sono   conferiti   per   un  quinto  mediante  scrutinio  per  merito
comparativo  e  per  quattro  quinti  mediante  scrutinio  per merito
assoluto,  ai  quali  sono  ammessi  i  commessi, o equiparati, dello
stesso  ruolo  che  abbiano  compiuto otto anni di effettivo servizio
nella qualifica.
  Gli  impiegati  promossi per merito comparativo precedono nel ruolo
quelli promossi per merito assoluto.