Art. 32. (Promozione alla qualifica di commesso capo) I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.