Art. 15.

  Il  trattamento  economico accessorio di cui alla legge 11 febbraio
1970,  n.  34,  relativo  alle nuove qualifiche e classi di stipendio
previste  dal  presente provvedimento sara' stabilito con decreto del
Ministro  per  i  trasporti e l'aviazione civile, tenendo conto della
collocazione di tali qualifiche e classi di stipendio attribuite alle
stesse nell'ambito delle singole carriere interessate.
  Il  terzo  comma  dell'art.  65 delle disposizioni sulle competenze
accessorie  del  personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e' sostituito dai
seguenti:
  "A  decorrere  dal  2 gennaio 1971 la paga base oraria dell'operaio
qualificato  va  commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore
alla  365ยช parte del 95% della piu' elevata classe di stipendio annuo
iniziale ragguagliata ad ora.
  La paga base cosi' determinata e' maggiorata dell'8,5 per cento per
l'operaio   specializzato   e   del  12,5  per  cento  per  l'operaio
specializzato  capo  gruppo,  e' ridotta del 14 per cento per il capo
squadra  manovali,  del  26 per cento per il manovale specializzato e
del 30 per cento per il manovale".