Art. 16.

  Al  personale  dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che
riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi
di  stipendio,  il primo aumento periodico relativo alla terza classe
e'  attribuito  al  compimento  del  settimo anno di anzianita' nella
qualifica stessa.
  Nei  casi  di  promozione del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui
al  presente  decreto  nonche'  nei  casi  di  passaggio dello stesso
personale  mediante  concorso  interno  alla qualifica iniziale della
carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati
e' assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore
a quella goduta nella qualifica di provenienza.
  Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella
qualifica  di  provenienza  di  una  classe  di stipendio superiore a
quella  iniziale  della  nuova qualifica, al compimento del tempo che
sarebbe  stato  necessario  nella stessa qualifica di provenienza per
conseguire  detta  classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica,
la  classe  di  stipendio  pari  o  immediatamente superiore a quella
attribuita all'atto dell'avanzamento.
  Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 49 della legge
26  marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con
classe  di  stipendio  superiore  a  quella  prevista  per  la  nuova
qualifica,  e'  attribuita,  con effetto dalla data del passaggio, la
classe  di  stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita
nella  qualifica  di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici
necessari   per   assicurare   uno   stipendio   d'importo  uguale  o
immediatamente  inferiore  a  quello  gia'  in godimento. L'eventuale
differenza  e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile
in  occasione  del  successivo  aumento  periodico da conferirsi alla
stessa  data  in  cui  sarebbe  stato  attribuito  nella qualifica di
provenienza.
  Qualora  il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48
della  legge  26  marzo  1958, n. 425, e successive modificazioni, e'
conferita  nella  nuova qualifica la classe di stipendio spettante in
relazione all'anzianita' complessivamente maturata nella qualifica di
provenienza  e  sono  attribuiti  gli aumenti periodici eventualmente
necessari   per  assicurare  uno  stipendio  pari  od  immediatamente
inferiore  a  quello  in  godimento.  Per  l'eventuale  differenza si
applica quanto disposto al comma precedente.
  Agli  assistenti  di  stazione  vincitori  del  concorso  di cui al
decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, il servizio svolto nella
posizione  di  assuntore e' valutato con i criteri previsti dall'art.
22  della  legge  27  ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione
dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.