Art. 16. Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe e' attribuito al compimento del settimo anno di anzianita' nella qualifica stessa. Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonche' nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno alla qualifica iniziale della carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati e' assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza. Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza di una classe di stipendio superiore a quella iniziale della nuova qualifica, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio pari o immediatamente superiore a quella attribuita all'atto dell'avanzamento. Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, e' attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore a quello gia' in godimento. L'eventuale differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza. Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, e' conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianita' complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari od immediatamente inferiore a quello in godimento. Per l'eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente. Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, il servizio svolto nella posizione di assuntore e' valutato con i criteri previsti dall'art. 22 della legge 27 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.