Art. 17. 
 
  Agli ispettori principali delle ferrovie dello Stato in servizio al
1° luglio 1970 spetta il parametro  370,  con  effetto  dalla  stessa
data. 
  Agli ispettori delle ferrovie dello Stato in servizio alla data  di
entrata in vigore del presente decreto spetta il  parametro  370  con
effetto dalla data con la quale in base alle norme in  vigore  al  30
giugno  1970,  avrebbero  conseguito  la  promozione   ad   ispettore
principale. 
  Nei confronti del personale di  cui  ai  precedenti  commi  non  si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.