Art. 17. Agli ispettori principali delle ferrovie dello Stato in servizio al 1° luglio 1970 spetta il parametro 370, con effetto dalla stessa data. Agli ispettori delle ferrovie dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta il parametro 370 con effetto dalla data con la quale in base alle norme in vigore al 30 giugno 1970, avrebbero conseguito la promozione ad ispettore principale. Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.