Art. 18.

  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per
il  tesoro,  le  tabelle  allegate  alla legge 3 luglio 1970, n. 483,
saranno  aggiornate  sulla  base  delle nuove qualifiche, categorie e
relative  classi  di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno
attribuite al personale in applicazione del presente decreto.
  Per  le  qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30
giugno  1970  nelle  tabelle  di  cui  al  precedente  comma, se piu'
favorevoli,  sono  conservate  ad  personam,  fino  alla promozione o
passaggio di categoria.