Art. 18. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, saranno aggiornate sulla base delle nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno attribuite al personale in applicazione del presente decreto. Per le qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se piu' favorevoli, sono conservate ad personam, fino alla promozione o passaggio di categoria.