Art. 19.

  Ai  fini  di quanto previsto negli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente  della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nell'articolo 1
della  legge  2 aprile 1968, n. 466, si considerano gli stipendi, con
le  relative  decorrenze,  di  cui  alla  tabella  unica  allegata al
presente decreto.