Art. 20.

  Ai  fini di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda
degli   incaricati   esterni  universitari  e'  pari  allo  stipendio
corrispondente:  al  parametro  443,  se  compresi  in  una  terna di
concorsi  a  cattedre  universitarie  e  se  docenti  confermati o se
incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi
docenti;  al  parametro  243  se  cultori della materia; quella degli
assistenti   universitari   incaricati   e'   pari   allo   stipendio
corrispondente al parametro 243.