Art. 20. Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda degli incaricati esterni universitari e' pari allo stipendio corrispondente: al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi docenti; al parametro 243 se cultori della materia; quella degli assistenti universitari incaricati e' pari allo stipendio corrispondente al parametro 243.