Art. 21.

  Gli aumenti periodici dello stipendio degli appuntati dell'Arma dei
carabinieri  e  dei  Corpi della guardia di finanza, delle guardie di
pubblica  sicurezza  e  degli  agenti  di  custodia  sono  attribuiti
considerando   come   periodo   di  permanenza  nel  grado,  se  piu'
favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di sei.
  Gli  aumenti  periodici dello stipendio dei carabinieri in servizio
continuativo  dell'Arma dei carabinieri e dei finanzieri o guardie in
servizio  continuativo  dei  Corpi  della  guardia  di finanza, delle
guardie  di  pubblica  sicurezza  e  degli  agenti  di  custodia sono
attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu'
favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di due.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi si applicano, a parita' di
grado,  computando  l'effettivo  servizio  militare e quello reso nel
corpo di appartenenza, alle guardie scelte e alle guardie in servizio
continuativo del Corpo forestale dello Stato.
  Ai  soli  fini della pensione e dell'indennita' una tantum in luogo
di  pensione,  nei  riguardi  del  personale  che  cessi dal servizio
anteriormente  al  1  settembre  1971  o  dei suoi aventi diritto, si
considerano, fino al 31 agosto 1971, in luogo degli aumenti periodici
di  stipendio  attribuiti  ai  sensi dei precedenti commi, quelli che
sarebbero spettati in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno
1970.