Art. 21. Gli aumenti periodici dello stipendio degli appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di sei. Gli aumenti periodici dello stipendio dei carabinieri in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei finanzieri o guardie in servizio continuativo dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di due. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a parita' di grado, computando l'effettivo servizio militare e quello reso nel corpo di appartenenza, alle guardie scelte e alle guardie in servizio continuativo del Corpo forestale dello Stato. Ai soli fini della pensione e dell'indennita' una tantum in luogo di pensione, nei riguardi del personale che cessi dal servizio anteriormente al 1 settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, si considerano, fino al 31 agosto 1971, in luogo degli aumenti periodici di stipendio attribuiti ai sensi dei precedenti commi, quelli che sarebbero spettati in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1970.