Art. 22. Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado o posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato e' esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli stipendi del personale di cui al presente articolo sono assoggettati alle ritenute previdenziali, compresa quella in conto entrate Tesoro, ed alle ritenute erariali. Gli stipendi dei carabinieri ausiliari sono assoggettati alle sole ritenute erariali.