Art. 22.

  Ai  vice  brigadieri,  agli  appuntati  ed  ai carabinieri, esclusi
quelli  ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado
o  posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie  di  pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale
dello   Stato   e'  esteso  l'obbligo  dell'iscrizione  all'Opera  di
previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro
superstiti,   incorporata   nell'Ente   nazionale   di  previdenza  e
assistenza  per  i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo
unico  approvato  con  regio  decreto  26  febbraio  1928,  n. 619, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, ai fini della concessione
delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942,
n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Gli  stipendi  del  personale  di  cui  al  presente  articolo sono
assoggettati  alle  ritenute  previdenziali, compresa quella in conto
entrate Tesoro, ed alle ritenute erariali.
  Gli  stipendi dei carabinieri ausiliari sono assoggettati alle sole
ritenute erariali.