Art. 23. 
 
  Con effetto dal 1 luglio 1970 sono istituite: 
    a)  nell'Esercito  e  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza  la
qualifica di "aiutante"; 
    b) nella Marina, nell'Aeronautica  e  nei  Corpi  di  guardie  di
pubblica sicurezza, forestale dello Stato degli agenti  di  custodia,
la qualifica di "scelto". 
  Le qualifiche di cui al precedente comma, cui e' nesso il parametro
di stipendio 245, possono essere conferite ai marescialli maggiori  e
gradi   corrispondenti   in   servizio   permanente   o   permanenti,
appartenenti ruolo normale dell'Arma dei carabinieri,  al  ruolo  una
delle altre Armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale ed  al
ruolo riassunti della Marina, ai ruoli  ordinari  dell'Aeronautica  e
dei Corpi  della  guardia  di  finanza,  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza, degli agenti di  custodia  e  forestale  dello  Stato.  Le
qualifiche sono conferite nel limite del dieci per cento dei posti di
organico dei sottufficiali, esclusi quelli  del  ruolo  speciale  per
mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi  corrispondenti  in
ferma volontaria, in rafferma e servizio continuativo. 
  Le  qualifiche  sono  conferite  dando  la  precedenza  marescialli
maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli
in cui tali cariche sono previste, senza che  occorra  una  ulteriore
valutazione. In ogni altro caso le qualifiche sono  conferite  previa
valutazione annuale di  aliquote  di  marescialli  maggiori  e  gradi
corrispondenti. 
  Le qualifiche sono attribuite con decreto del  Ministro  competente
nell'ordine delle graduatorie, valide dal 1° gennaio al  31  dicembre
di  ogni  anno,  formate  dalle  commissioni  o   dai   consigli   di
amministrazione. 
  I  marescialli  maggiori  e  gradi  corrispondenti  per  due  volte
giudicati non idonei al conferimento della qualifica di aiutante o di
scelto sono esclusi da successive valutazioni. 
  Determinano vacanze nel contingente dei  posti  di  aiutante  o  di
scelto, stabilito ai sensi dei precedenti secondo comma: 
    la cessazione dal servizio permanente; 
    i trasferimenti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio; 
    le nomine ad ufficiale; 
    i decessi. 
  In via transitoria, la qualifica  di  aiutante  o  di  scelte  puo'
essere attribuita nel limite del dieci per cento dello  organico  dei
sottufficiali  del  ruolo  speciale  per  mansioni  di  ufficio,   ai
marescialli maggiori e gradi  corrispondenti  che  alla  data  del  1
luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale. Per  il  conferimento
di  dette  qualifiche  valgono,  in  quanto  applicabili,  le   norme
contenute nel terzo comma e successivi del presente articolo. 
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano  sino  alla
cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori  e  gradi
corrispondenti  sopra  indicati  nelle  condizioni  per  ottenere  la
qualifica di aiutante o di scelto. 
  La qualifica di aiutante o di scelto puo' essere conferita anche ai
marescialli  maggiori  e  gradi  corrispondenti  cessati  dal   ruolo
speciale per mansioni d'ufficio per effetto del terzo comma dell'art. 
24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, alla data  del  1  luglio
1970, si trovino in servizio senza  soluzione  di  continuita'  quali
richiamati  per  speciali  esigenze.  Le  predette  qualifiche   sono
conferite, nei limiti del  contingente  risultante  dall'applicazione
del  secondo  comma  del  presente  articolo,  previo   giudizio   di
idoneita', prescindendo dalla  formazione  di  apposita  aliquota  di
valutazione. 
  Ai marescialli di 1ª classe del Corpo  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza in soprannumero agli  organici  ai  sensi  della  legge  27
febbraio 1963, n. 225, la qualifica di scelto puo' essere  attribuita
nei limiti dei posti determinati secondo i criteri fissati  dall'art.
4 della legge predetta con riferimento alle vacanze  del  contingente
risultante  dall'applicazione  del  secondo  comma   del   prescritto
articolo. 
  I sottufficiali del Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,
mantenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle  leggi  11
luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, assunti con  grado  non
inferiore  a  quello  di  maresciallo  di  seconda   classe,   ed   i
sottufficiali del Corpo predetto, del Corpo della guardia di  finanza
e del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nei  ruoli  separati  e
limitati di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre  1960,  n.  1600,
con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda  classe  o
corrispondente, possono conseguire la qualifica di scelto, secondo le
condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408  e
con   riferimento   alle   vacanze   del    contingente    risultante
dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.