Art. 23. Con effetto dal 1 luglio 1970 sono istituite: a) nell'Esercito e nel Corpo della guardia di finanza la qualifica di "aiutante"; b) nella Marina, nell'Aeronautica e nei Corpi di guardie di pubblica sicurezza, forestale dello Stato degli agenti di custodia, la qualifica di "scelto". Le qualifiche di cui al precedente comma, cui e' nesso il parametro di stipendio 245, possono essere conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente o permanenti, appartenenti ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo una delle altre Armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale ed al ruolo riassunti della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Le qualifiche sono conferite nel limite del dieci per cento dei posti di organico dei sottufficiali, esclusi quelli del ruolo speciale per mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria, in rafferma e servizio continuativo. Le qualifiche sono conferite dando la precedenza marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste, senza che occorra una ulteriore valutazione. In ogni altro caso le qualifiche sono conferite previa valutazione annuale di aliquote di marescialli maggiori e gradi corrispondenti. Le qualifiche sono attribuite con decreto del Ministro competente nell'ordine delle graduatorie, valide dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, formate dalle commissioni o dai consigli di amministrazione. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti per due volte giudicati non idonei al conferimento della qualifica di aiutante o di scelto sono esclusi da successive valutazioni. Determinano vacanze nel contingente dei posti di aiutante o di scelto, stabilito ai sensi dei precedenti secondo comma: la cessazione dal servizio permanente; i trasferimenti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio; le nomine ad ufficiale; i decessi. In via transitoria, la qualifica di aiutante o di scelte puo' essere attribuita nel limite del dieci per cento dello organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla data del 1 luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale. Per il conferimento di dette qualifiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel terzo comma e successivi del presente articolo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano sino alla cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti sopra indicati nelle condizioni per ottenere la qualifica di aiutante o di scelto. La qualifica di aiutante o di scelto puo' essere conferita anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti cessati dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio per effetto del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, alla data del 1 luglio 1970, si trovino in servizio senza soluzione di continuita' quali richiamati per speciali esigenze. Le predette qualifiche sono conferite, nei limiti del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, previo giudizio di idoneita', prescindendo dalla formazione di apposita aliquota di valutazione. Ai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, la qualifica di scelto puo' essere attribuita nei limiti dei posti determinati secondo i criteri fissati dall'art. 4 della legge predetta con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del prescritto articolo. I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, assunti con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe, ed i sottufficiali del Corpo predetto, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1960, n. 1600, con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe o corrispondente, possono conseguire la qualifica di scelto, secondo le condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408 e con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.