Art. 24. Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' sostituito dal seguente: "I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".