Art. 24.

  Il  secondo  comma  dell'art.  3  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' sostituito dal seguente:
  "I  tenenti  del  Corpo  e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14
anni  di  permanenza  nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla
differenza  tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado
ricoperto  al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti
costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".