Art. 25. Per la determinazione delle aliquote e per la valutazione e la formazione delle graduatorie di conferimento delle qualifiche di cui al precedente art. 23 si applicano le disposizioni per l'avanzamento a scelta comparativa, prescindendo da eventuali esami, al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti, vigenti in ciascuna delle forze armate o Corpi predetti. Nella Marina la ripartizione delle qualifiche tra ruolo normale e ruoli riassunti e per categoria e specialita' e' stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro per la difesa. Nell'Aeronautica si da luogo alla formazione di unica graduatoria per tutti i ruoli. Nelle Forze armate o Corpi in cui non siano previste commissioni centrali di avanzamento per sottufficiali, ovvero forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti con il criterio della scelta comparativa, il Ministro competente, su proposta del Capo di stato maggiore di forza armata o del comandante generale d'Arma o di Corpo o autorita' corrispondenti, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della composizione della commissione e alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei criteri di valutazione a scelta comparativa e di formazione delle graduatorie. Nell'Esercito possono essere previste due commissioni una per l'Arma dei carabinieri ed una per le altre Armi ed i servizi. Nel Corpo forestale dello Stato la valutazione e' effettuata dal consiglio di amministrazione. Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la valutazione e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.