Art. 25. 
 
  Per la determinazione delle aliquote e  per  la  valutazione  e  la
formazione delle graduatorie di conferimento delle qualifiche di  cui
al precedente art. 23 si applicano le disposizioni per  l'avanzamento
a scelta comparativa, prescindendo da eventuali esami,  al  grado  di
maresciallo maggiore e  corrispondenti,  vigenti  in  ciascuna  delle
forze armate o Corpi predetti. Nella  Marina  la  ripartizione  delle
qualifiche tra ruolo normale e ruoli  riassunti  e  per  categoria  e
specialita' e' stabilita per ciascun anno con  decreto  del  Ministro
per la difesa. Nell'Aeronautica si da luogo alla formazione di  unica
graduatoria per tutti i ruoli. 
  Nelle Forze armate o Corpi in cui non  siano  previste  commissioni
centrali  di  avanzamento  per   sottufficiali,   ovvero   forme   di
avanzamento al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti con  il
criterio  della  scelta  comparativa,  il  Ministro  competente,   su
proposta del Capo di stato maggiore di forza armata o del  comandante
generale d'Arma o di Corpo o autorita' corrispondenti, provvede,  con
proprio  decreto,  alla  determinazione  della   composizione   della
commissione e alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei
criteri di valutazione a scelta comparativa  e  di  formazione  delle
graduatorie. Nell'Esercito possono essere  previste  due  commissioni
una per l'Arma dei carabinieri ed una per le altre Armi ed i servizi. 
Nel Corpo forestale dello Stato  la  valutazione  e'  effettuata  dal
consiglio di amministrazione. Nel Corpo  delle  guardie  di  pubblica
sicurezza la valutazione  e'  effettuata  dalla  commissione  di  cui
all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.