Art. 26.

  Nei  riguardi  degli  aiutanti di battaglia e del personale cui sia
attribuita  la  qualifica  di  aiutante  o  di scelto e che cessi dal
servizio anteriormente al 1 settembre 1971 o dei suoi aventi diritto,
la  pensione  o  l'indennita'  una  tantum  in luogo di pensione sono
liquidate  sulla  base  dello  stipendio  in  vigore  al 1 marzo 1968
corrispondente al parametro di stipendio 245.