Art. 26. Nei riguardi degli aiutanti di battaglia e del personale cui sia attribuita la qualifica di aiutante o di scelto e che cessi dal servizio anteriormente al 1 settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, la pensione o l'indennita' una tantum in luogo di pensione sono liquidate sulla base dello stipendio in vigore al 1 marzo 1968 corrispondente al parametro di stipendio 245.