Art. 28.

  Con  effetto  dal  1 luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio
dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando come periodo di
permanenza  nel grado, se piu' favorevole, la differenza tra gli anni
di  servizio,  valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero
di anni per essi in appresso indicati:

sergenti maggiori o secondi capi . . . . . . . . . . . . . . . anni 2
marescialli ordinari e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . anni 6
marescialli capi e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . anni 10
marescialli maggiori e gradi corrispondenti . . . . . . . . . anni 12
aiutanti di battaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 12
marescialli maggiori e gradi corrispondenti
ai quali sia conferita la qualifica
di aiutante o di scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 18