Art. 28. Con effetto dal 1 luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati: sergenti maggiori o secondi capi . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 marescialli ordinari e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . anni 6 marescialli capi e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . anni 10 marescialli maggiori e gradi corrispondenti . . . . . . . . . anni 12 aiutanti di battaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 12 marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o di scelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 18