Art. 29.

  Con  effetto dal 1 luglio 1970 gli aumenti biennali dello stipendio
dei  sergenti  delle  Forze armate e dei brigadieri e vice brigadieri
dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle
guardie  di  pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale
dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel
grado gli anni di servizio valutati secondo le vigenti disposizioni.