Art. 29. Con effetto dal 1 luglio 1970 gli aumenti biennali dello stipendio dei sergenti delle Forze armate e dei brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di servizio valutati secondo le vigenti disposizioni.