Art. 30. 
 
  L'art. 9 del testo unico delle disposizioni sugli  stipendi,  sulle
paghe giornaliere e  sugli  assegni  fissi  per  il  regio  Esercito,
approvato con regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3456  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Il  servizio  militare  prestato  anteriormente  alla  nomina   ad
ufficiale e' computato per intero, agli effetti della  determinazione
dello stipendio in base all'anzianita' di servizio". 
  In tal senso sono modificate le analoghe disposizioni  vigenti  per
gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica dei Corpi delle  guardie
di finanza e della pubblica sicurezza e del  Corpo  degli  agenti  di
custodia. 
  Agli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta  una  laurea  o
titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a  speciale
concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi
effetti del primo comma del  presente  articolo  gli  anni  di  studi
corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.