Art. 30. L'art. 9 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il regio Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3456 e' sostituito dal seguente: "Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianita' di servizio". In tal senso sono modificate le analoghe disposizioni vigenti per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica dei Corpi delle guardie di finanza e della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia. Agli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.