Art. 10.

  L'affittuario puo' prendere tutte le iniziative di organizzazione e
di  gestione  richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli
allevamenti  di  animali o dall'esercizio delle attivita' connesse di
cui  all'articolo  2135  del  codice  civile, anche in relazione alle
direttive  di  programmazione  economica  stabilite  dalle competenti
autorita'.
  L'affittuario  puo'  altresi'  partecipare ad organismi associativi
sia  per  la  conduzione,  la  coltivazione,  la  trasformazione e il
miglioramento   dei   terreni   che   per   la  trasformazione  e  la
commercializzazione dei prodotti agricoli.
  Sono  nulle  le  clausole  contenute  in  contratti  individuali  o
collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti
all'affittuario  nei  precedenti commi nonche' i suoi poteri relativi
alla disponibilita' dei prodotti.
  Sono  fatte  salve  le  norme  contenute  in contratti individuali,
relative   alla   razionale   utilizzazione  di  impianti  fruttiferi
specializzati  o  alla  conservazione  delle  opere  di  sistemazione
fondiaria  e  dei  fabbricati  rurali,  limitatamente alla ordinaria,
manutenzione.