Art. 11.

  Ciascuna  delle  parti  puo' eseguire miglioramenti del fondo e dei
fabbricati  rurali  purche'  corrispondenti ai programmi regionali di
sviluppo,  o  in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui
essi  ricadono.  Sono  considerati  miglioramenti  anche le addizioni
eseguite  o  che  si intendono eseguire per la utilizzazione agricola
del fondo.
  La  parte  che  intende  eseguire i miglioramenti e' tenuta a darne
preventiva  comunicazione,  con  lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno  all'Ispettorato agrario provinciale nonche' all'altra parte,
inviando   nello   stesso  tempo  il  progetto  tecnico  di  massima.
L'ispettorato  agrario,  udite  le parti per un tentativo di accordo,
deve,  nel  caso  che  questo non sia raggiunto, emettere parere, sia
esso  favorevole  o  contrario,  sul  progetto,  entro  60 giorni dal
ricevimento  dello  stesso, indicando la durata di ammortamento della
spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.
  Qualora  venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente e'
tenuto  a  notificare  al locatore l'invito a far conoscere, entro 60
giorni,  se  egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di
risposta   negativa  o  di  silenzio,  l'affittuario  puo'  procedere
senz'altro alla esecuzione dei miglioramenti.
  Qualora  il  locatore,  malgrado  abbia  dato  risposta affermativa
all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto
congruo  dall'Ispettorato  agrario,  all'uopo  fissato  su  richiesta
dell'una   o   dell'altra   parte,   l'affittuario  puo'  provvedervi
direttamente  dandone  contestuale  comunicazione al locatore a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.