Art. 12. Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, e' prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c). Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto puo' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreche' sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo. Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini, entro il secondo grado, anche se non conviventi.