Art. 12. 
 
  Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti  con
le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non  opera,  nel  caso  di
vendita del fondo,  l'effetto  risolutivo  previsto  dall'articolo  3
della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di  affitto,  alla
sua scadenza, e' prorogato per  un  periodo  non  inferiore  ad  anni
dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. 
  In questi casi, per i contratti di affitto  a  coltivatore  diretto
assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme  previste
dal decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  1  aprile
1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c). 
  Nei casi previsti dai commi precedenti, il  contratto  puo'  essere
ceduto dall'affittuario  ad  uno  o  piu'  componenti  della  propria
famiglia, anche  senza  il  consenso  del  locatore,  sempreche'  sia
continuata dal cessionario la diretta conduzione o  coltivazione  del
fondo. 
  Ai fini della presente  legge  sono  considerati  componenti  della
propria famiglia gli  ascendenti,  i  discendenti  ed  i  parenti  ed
affini, entro il secondo grado, anche se non conviventi.