Art. 13. 
 
  Per l'esecuzione  dei  miglioramenti  previsti  dalle  disposizioni
della  presente  legge  possono  essere  concessi  direttamente  agli
affittuari,  singoli  o  associati,   i   contributi   e   le   altre
agevolazioni, statali o regionali,  di  cui  alle  leggi  in  vigore,
purche'  risulti  in  qualsiasi  modo  l'esistenza  del  rapporto  di
affittanza. I mutui contratti  dall'affittuario  coltivatore  diretto
sono coperti dalla garanzia sussidiaria del  fondo  interbancario  ai
sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966,  n.  910,  ed  e'
ammesso  l'accollo  di  essi  da  parte  del  locatore  o  di   altro
affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato. 
  Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3,  lettera  a)  della
legge 14 luglio 1965, n. 901, possono  essere  concesse  anche  nelle
ipotesi previste dal comma precedente.