Art. 14. 
 
  L'affittuario coltivatore diretto  che  sia  tale  ai  sensi  degli
articoli 24 e 25 della presente legge, puo' compiere i  miglioramenti
del fondo e dei fabbricati  rurali  di  cui  ai  precedenti  articoli
dandone comunicazione,  con  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione
della stessa, puo' ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. 
  Copia di  detto  ricorso  deve  essere  recapitata  con  le  stesse
modalita'  al  locatario.  L'Ispettorato   agrario   provinciale   si
pronuncia con provvedimento definitivo, entro  novanta  giorni  dalla
ricezione del ricorso; decorso tale termine  il  ricorso  si  intende
respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti  puo'  avere
inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati. 
  Qualora si tratti di  miglioramenti  che  possono  essere  eseguiti
dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro  proprio  e  della
propria famiglia l'affittuario puo' eseguirli senza dover seguire  le
procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.