Art. 15.

  Il   locatore   che  ha  eseguito  i  miglioramenti  puo'  chiedere
all'affittuario   l'aumento   del  fitto  corrispondente  alla  nuova
classificazione del fondo in base all'articolo 4.
  L'affittuario  che  ha  eseguito  i miglioramenti ha diritto ad una
indennita'  corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo
e  sussistente  alla fine dell'affitto. La predetta indennita' spetta
anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.
  Se  non  interviene  accordo  tra  le  parti, nei casi previsti dai
precedenti  commi,  e'  ammesso  ricorso  alla  sezione specializzata
agraria  presso  il tribunale competente per territorio, non oltre un
anno dalla cessazione del contratto di affitto.
  Il  giudice,  con riguardo alle condizioni economiche del locatore,
puo'   disporre  il  pagamento  rateale,  entro  cinque  anni,  della
indennita',  da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario,
ordinando  comunque  la prestazione di idonee garanzie e il pagamento
degli interessi legali.
  Se in giudizio e' stata fornita prova della sussistenza in generale
dei  miglioramenti,  all'affittuario  compete la ritenzione del fondo
fino  a  quando  non  e' stato soddisfatto il suo credito o non siano
state prestate idonee garanzie.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche per i
miglioramenti  previsti  nel  contratto  e  concordati  dalle parti o
comunque  eseguiti  in  data  anteriore  all'entrata  in vigore della
presente legge.