Art. 16. 
 
  Qualora la casa rurale adibita  all'abitazione  dell'affittuario  e
della  sua  famiglia  non  presenti  le  condizioni  di  abitabilita'
prescritte dalle norme  relative  alla  tutela  dell'igiene  e  della
sanita', ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di
urgenti  riparazioni  indispensabili  per  il  godimento  della  casa
stessa, l'affittuario puo' eseguire direttamente le opere  necessarie
conformemente alle  prescrizioni  ed  ai  limiti  delle  leggi  sulla
edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici
tecnico o  sanitario  comunali,  purche'  ne  dia  contemporaneamente
avviso al locatore e salvo che, il proprietario non dia inizio  entro
quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici. 
  L'affittuario  puo'  trattenere  l'importo  delle  spese   relative
all'atto del pagamento del fitto. 
  E' fatta salva per  l'affittuario  la  facolta'  di  chiedere  alle
competenti autorita' l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto  27  luglio  1934,
n.1265. 
  Gli allacciamenti di  energia  elettrica,  gli  impianti  di  acqua
potabile  e  gli  eventuali  ampliamenti  delle  case   rurali   sono
considerati  miglioramenti  che  ricadono  sotto  la  disciplina  del
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