Art. 17. Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606. E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.