Art. 17. 
 
  Per i contratti di affitto a conduttore non  coltivatore,  regolati
dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo  di  durata  di
cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15
anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti  in  corso
alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  anche  se
stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n.
606. 
  E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della  legge  22  luglio
1966, n. 606.