Art. 10. L'articolo 7 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48: a) alla ripartizione territoriale e fra le categorie di cui al successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo; b) alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di credito tenendo conto delle necessita' di integrazione per gli interventi gia' ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano ancora stati iniziati; c) alla definizione di una percentuale dei contributi, per ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167".