Art. 10.

  L'articolo   7   del  decreto-legge  6  settembre  1965,  n.  1022,
convertito  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal
seguente:  "Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  d'intesa  con il
Ministro  per  il tesoro, provvede, sentita la Commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n.
48:
    a)  alla  ripartizione  territoriale e fra le categorie di cui al
successivo articolo 9 dei contributi previsti dal presente titolo;
    b)  alla determinazione delle somme da assegnare agli istituti di
credito  tenendo  conto  delle  necessita'  di  integrazione  per gli
interventi gia' ammessi a contributo e per i quali i lavori non siano
ancora stati iniziati;
    c)  alla  definizione  di  una  percentuale  dei  contributi, per
ciascuna regione, da riservare ad interventi nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167".