Art. 14.

  Il  punto  2) dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'
sostituito dal seguente:
  "2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi
diritto   indicati   dall'articolo   42,   un   capitale  comprensivo
dell'indennita'  di  anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1
della  legge  18  dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di
lavoro  di  categoria  e  dai  regolamenti aziendali vigenti all'atto
della  cessazione  del  rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione
dovuta  ai  sensi  dell'articolo  41.  Per tali prestazioni e' tenuta
nell'ambito del Fondo una gestione separata".
  Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377,
e' abrogato.