Art. 14. Il punto 2) dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata". Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' abrogato.