Art. 16.

  La lettera b) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'
sostituita dalla seguente:
  "b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2),
dello  stesso  articolo  2, con il sistema della ripartizione annuale
dell'onere,   limitatamente   alla   parte  di  capitale  commisurata
all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di
lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti
aziendali;  per la parte di capitale corrispondente alla integrazione
dovuta  per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da
morte  o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi
dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio
annuo costante".