Art. 16. La lettera b) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla seguente: "b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante".