Art. 17.

  Nella  gestione  di  cui  all'articolo  14  della presente legge e'
costituita  una  speciale riserva, il cui importo dovra' essere pari,
alla  fine  di ciascun anno, al doppio delle indennita' di anzianita'
corrisposte nell'anno medesimo.
  Tale  consistenza  sara'  raggiunta  entro  il  primo  decennio  di
applicazione  della  presente  legge.  Per  il  raggiungimento  della
prevista  consistenza  della riserva, si provvede mediante versamento
di  un  contributo  annuo per la durata del decennio, a totale carico
del  datore  di  lavoro,  pari  all'1,90 per cento della retribuzione
indicata  al  punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n.
377.
  La riserva di cui al primo comma sara' incrementata dagli eventuali
avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le
integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto.