Art. 17. Nella gestione di cui all'articolo 14 della presente legge e' costituita una speciale riserva, il cui importo dovra' essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennita' di anzianita' corrisposte nell'anno medesimo. Tale consistenza sara' raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377. La riserva di cui al primo comma sara' incrementata dagli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto.