Art. 18. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni". Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' abrogato.