Art. 18.

  Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377,
e' sostituito dal seguente:
  "In   sede   di  rendiconto  annuale,  l'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  accredita  al  Fondo  sia  per  la  gestione del
trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale,
separatamente,    gli   interessi   maturati   sulle   disponibilita'
finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto
per  gli  impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due
gestioni".
  Il  terzo  comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377,
e' abrogato.