Art. 19.

  Il punto 2), lettere a) e b), dell'articolo 10 della legge 2 aprile
1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
  "2)  per  le  prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto
2),  con  un  contributo  complessivo,  a totale carico del datore di
lavoro,  pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2)
del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:
    a)  per  il  16  per  cento  alla  gestione  per le indennita' di
anzianita';
    b)  per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per
l'integrazione   dovuta   nei   casi   di   morte  o  di  invalidita'
dell'iscritto".