Art. 20.

  Dal  gettito  dei  contributi  di  cui  all'articolo  10, punto 2),
lettera  a),  della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito
dal  precedente  articolo  19,  l'Istituto nazionale della previdenza
sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per
gli  impiegati  dipendenti  da  esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette,  le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50
per  cento,  anticipate  fino  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  per  consentire  il  pagamento  delle indennita' di
anzianita'.