Art. 20. Dal gettito dei contributi di cui all'articolo 10, punto 2), lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente articolo 19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a reintroitare, a favore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, le somme, maggiorate dell'interesse al tasso annuo del 5,50 per cento, anticipate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire il pagamento delle indennita' di anzianita'.