Art. 21.

  Il  punto 2) dell'articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e'
sostituito dal seguente:
  "2)  per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da
quelle  indicate  al  punto  1)  del  presente  articolo,  all'intero
ammontare dell'indennita' di anzianita'".