Art. 22. 
 
  L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito  dal
seguente: 
  "Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal
Fondo all'iscritto al  momento  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro. 
  In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente
comma sono corrisposte: 
    per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi
diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile; 
    per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al
punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se  viventi
a carico, ai figli maggiorenni, ai  genitori  e  agli  altri  parenti
entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali".